Ricerca personalizzata

 

 

 

Home Page Argento Oro Platino Pietre Preziose Avorio Coralli Perle Sito Amico Contattaci Legislazione Hotel di lusso Auto di lusso Barche di lusso Casinò Assicurazioni Scuole al Top Stilisti e Marchi Gioielli e Orologi Crociere Noleggio Aerei Fiori On Line Guardie del Corpo Case d'Aste Beauty Farm Il più Costoso Personal Trainer Tour Operator Campi da Golf Ippodromi It. Tiro a Segno-Volo

 

Legislazione

 

 

lentetoga copia5231

 

 

Filmato Software per aumentare l'efficenza dellAvvocato

 

legislazione

 

http://www.youtube.com/watch?v=VZMxAQ_ZNdk

 

 

 

Legislazione sui metalli preziosi

Sono considerati metalli preziosi:

•Platino
•Palladio
•Oro
•Argento
Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, obbligatoriamente, essere a titolo legale e portare impresso:

•il marchio con il titolo legale
•il marchio di identificazione
Il titolo deve essere espresso in millesimi (art.2 del Decreto legislativo n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell'oggetto stesso.
Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:


•Platino: 950, 900, 850 millesimi
•Palladio: 950, 500 millesimi
•Oro: 750, 585, 375 millesimi
•Argento: 925, 800 millesimi.
E' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.
ECCEZIONI:

•negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi
•negli oggetti di platino e palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi
•negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione a cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi

 

Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Art. 1. L'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma. L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.

Articolo 2

Art. 2. Chiunque esercita una delle attività previste all'art. 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione. All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

Articolo 3

Art. 3. Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico.

Articolo 4

Art. 4. Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace: 1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti; 2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.

Articolo 5

Art. 5. Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'art. 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 99 del codice penale.

Articolo 6

Art. 6. La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.

Articolo 7

Art. 7. É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato. Delle cose confiscate ai sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 8

Art. 8. Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.

Articolo 9

Art. 9. Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticita, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti. Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.

 

Legge Regionale Veneto sui Mercatini

Art. 9 - Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo.
1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno nell’ambito delle dodici giornate annue stabilite dalla Giunta regionale.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L’istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della programmazione di cui all’articolo 2 ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo.
9. La Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, stabilisce il calendario delle dodici giornate di cui al comma 3 per l’anno successivo.
10. Il comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 8.
11. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell’ambito dei mercatini è necessaria l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.